Crisi d’impresaPrevenire l’insolvenza prima che quest’ultima si concretizzi.

Di seguito vediamo in estrema sintesi, l’obiettivo della nuova disciplina crisi d’impresa, che con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, emanato in attuazione della Legge Delega 155/2017 (depositata in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019), introduce la definizione di “stato di crisi”.

L’articolo 2 della nuova normativa definisce la crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Significa che l’insolvenza, la fase ultima dello stato di crisi dell’azienda, non arriva all’improvviso ma, può essere prevista e adeguatamente gestita se vengono colti e identificati specifici segnali economici e finanziari.


La nuova disciplina della crisi d’impresa parte dai segnali

Le imprese dovranno quindi disporre un organo di controllo interno al fine di verificare costantemente e giudicare se stiano insorgendo eventuali segnali di crisi che possano condurre all’insolvenza. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno spetta a tutte le imprese che abbiano superato almeno una delle seguenti soglie negli ultimi due esercizi:

20 dipendenti in forza; 4 milioni di euro di ricavi oppure 4 milioni di euro di attivo patrimoniale.

Cosa significano “segnali di crisi” nella nuova disciplina crisi d’impresa?

Si intendono anomalie di tipo finanziario, patrimoniale e reddituale. A titolo d’esempio, rientrano nei segnali di crisi i ritardi nei pagamenti ai creditori oppure l’esistenza di debiti scaduti verso i fornitori da almeno 120 giorni, che superino complessivamente l’ammontare dei debiti non scaduti, i mancati versamenti di imposte e di IVA nei termini sono altri segnali importanti da prendere in seria considerazione.

In sintesi, gli indici devono evidenziare che l’impresa, nello stato in cui si trova, non riuscirebbe a sostenere i debiti finanziari per i 6 mesi successivi.


Disciplina crisi d’impresa: il dovere dell’imprenditore soggettivo e collettivo

Nel momento in cui tali segnali di crisi vengano identificati, all’imprenditore individuale spetta il dovere di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”, secondo l’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

All’imprenditore collettivo viene, invece, chiesto di “adottare un assetto organizzativo adeguato e di verificare costantemente che la sua organizzazione amministrativa consenta la verifica dello stato finanziario della propria società ”, al fine di adottare , quanto prima , le iniziative finalizzate alla risoluzione dello stato di crisi come richiesto dalla norma di legge.

In particolare l’art. 2086 comma 2°, cc pone a carico dell’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva tre particolari obblighi:

Il legislatore non fornisce una precisa indicazione di quale sia l’assetto adeguato per un’impresa; tuttavia l’obiettivo imposto dall’art. 2086 2° comma, cc può essere raggiunto attraverso l’adozione di strumenti a supporto del controllo di gestione, tra questi, a titolo esemplificativo:

Il tema sopra accennato è molto complesso e abbiamo tentato di sintetizzarlo in poche righe; la normativa è entrata in vigore ma sia gli enti esterni alle società (Agenzia Entrate , Enti pubblici e Banche)  che i professionisti sono alla rincorsa degli aggiornamenti di studio di una materia nuova e della sua applicazione pratica .

La cosa importante, secondo il nostro Studio, è che la clientela sia consapevole dei grandi cambiamenti introdotti nella normativa relativa alla crisi di impresa ed a quanto debba fare l’imprenditore per verificare costantemente l’adeguato assetto organizzativo relativo alla sua attività che è stato citato nella circolare.

Sia l’imprenditore che l’Amministratore dovranno sempre avere sotto controllo la propria situazione finanziaria ed economica per non trovarsi impreparati e inconsapevoli che la propria ditta o società sia nella situazione di non aver predisposto ed attivato, eventualmente , la verifica interna per tenere sotto controllo l’eventuale deficit finanziario temporaneo ed un piano di rientro attivato in tempi brevi.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-nuovo-codice-crisi-d-impresa-lacune-e-incertezze-AEsORy3B