ASD e SSD le novità della riforma dello sport dal 1° luglio 2023
L’art. 16 del “decreto Milleproroghe” ha disposto la data del 01 luglio 2023 come l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2021, ovvero il decreto legislativo che stabilisce le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Di seguito si indicano in sintesi gli aspetti principali che le ASD dovranno affrontare:
- Aggiornamento Statuto;
- Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
- Inquadrare correttamente i collaboratori sportivi;
AGGIORNAMENTO STATUTO ASD
Per poter godere delle agevolazioni fiscali presenti nella riforma dello sport, le ASD devono possedere una serie di requisiti e gli stessi devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto e/o atto costitutivo:
- Denominazione con dicitura “associazione sportiva dilettantistica”;
- Oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (anche attività didattica);
- Attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- Assenza del fine di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati (anche in forme indirette),
- Norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza degli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali (con esclusione delle società di capitali o cooperative);
- Obbligo di redazione di rendiconto economico / finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statuari;
- Modalità di scioglimento dell’associazione;
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)
In attuazione del Dlgs. 39/2021, dal 31 agosto scorso è attivo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel quale sono iscritte tutte le società e le associazioni dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa.
L’iscrizione nel registro consente di certificare la natura sportiva dilettantistica svolta dalla società o associazione per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Per gli iscritti al registro tenuto dal CONI è previsto un automatismo nel passaggio al nuovo registro, che consente loro di continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12 Dlgs. 39/2021).
Per gli enti di nuova costituzione, invece, la domanda di iscrizione unitamente agli allegati indicati dall’art. 6 comma 2 del Dlgs. 39/2021 è presentata alla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva cui è affiliata l’associazione o la società sportiva dilettantistica richiedente l’iscrizione.
L’iscrizione è riservata alle associazioni / società in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- Abbiano sede legale in uno degli stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa;
- Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- Non siano assimilabili ad associazioni / società di secondo livello;
- Non costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza;
- Svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica; ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- Abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia;
Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che:
- Raccoglie i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co e comprenderà anche le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL
- La comunicazione al Registro sostituisce la comunicazione al centro per l’impiego;
- Nel registro ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi per compensi sopra i 5mila euro;
- Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- Non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00;
- Anche la certificazione Unica potrà essere predisposta tramite Registro mentre l’invio telematico del file all’Agenzia sarà a cura dell’intermediario abilitato;
Inoltre, in deroga al DPR 361/2000 le associazioni sportive dilettantistiche possono acquisire personalità giuridica anche tramite l’iscrizione al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Analogamente a quanto previsto nell’ambito del Terzo settore, l’iter di iscrizione al registro è curato dal notaio.
I COLLABORATORI SPORTIVI
Con la presente riforma dello sport, viene di fatto abolita la possibilità di pagare i collaboratori sportivi delle ASD attraverso il regime che per comodità veniva chiamato regime dei 10.000 €.
La riforma si rivolge a tutti i lavoratori sportivi, tra cui:
- Atleti;
- Allenatori;
- Istruttori;
- Direttori tecnici;
- Direttori sportivi;
- Preparatori atletici;
- Custodi;
- Addetti alle pulizie;
- Giardinieri;
Le collaborazioni potranno essere di due tipi:
- Volontario puro;
- Lavoratore sportivo;
Il volontario presterà la propria opera nel settore sportivo a titolo gratuito (tuttavia dovrà ugualmente essere assicurato per la RC verso terzi). Sono previsti solamente eventuali rimborsi spese documentate di vitto, alloggio e viaggio (purché sostenute al di fuori del comune di residenza).
Mentre per il lavoratore sportivo, la disciplina fiscale e contributiva per le ASD verso i propri lavoratori è diversa per le tre fasce economiche annue seguenti:
- Compensi inferiori a 5.000,00 €;
- Compensi tra i 5.000,00 e 15.000 €;
- Compensi superiori ai 15.000 €;
Per permettere al datore di lavoro di conoscere il trattamento applicabile il lavoratore dovrà per legge rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Vediamo ora il regime impositivo fiscale e contributivo:
COMPENSI | TRATTAMENTO FISCALE | TRATTAMENTO PREVIDENZIALE |
Inferiori a 5.000 € | Nessuna imposta | Nessun contributo |
Compresi tra 5 e 15mila € | Nessuna imposta | Contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
Superiori a 15.000 € | Aliquote ordinarie, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione | Contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25 %. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc…