ASD e SSD le novità della riforma dello sport dal 1° luglio 2023

L’art. 16 del “decreto Milleproroghe” ha disposto la data del 01 luglio 2023 come l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2021, ovvero il decreto legislativo che stabilisce le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Di seguito si indicano in sintesi gli aspetti principali che le ASD dovranno affrontare:

  1. Aggiornamento Statuto;
  2. Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
  3. Inquadrare correttamente i collaboratori sportivi;

AGGIORNAMENTO STATUTO ASD

Per poter godere delle agevolazioni fiscali presenti nella riforma dello sport, le ASD devono possedere una serie di requisiti e gli stessi devono essere obbligatoriamente presenti nello statuto e/o atto costitutivo:

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)

In attuazione del Dlgs. 39/2021, dal 31 agosto scorso è attivo il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel quale sono iscritte tutte le società e le associazioni dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa.

L’iscrizione nel registro consente di certificare la natura sportiva dilettantistica svolta dalla società o associazione per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Per gli iscritti al registro tenuto dal CONI è previsto un automatismo nel passaggio al nuovo registro, che consente loro di continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12 Dlgs. 39/2021).

Per gli enti di nuova costituzione, invece, la domanda di iscrizione unitamente agli allegati indicati dall’art. 6 comma 2 del Dlgs. 39/2021 è presentata alla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva cui è affiliata l’associazione o la società sportiva dilettantistica richiedente l’iscrizione.

L’iscrizione è riservata alle associazioni / società in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  che:

Inoltre, in deroga al DPR 361/2000 le associazioni sportive dilettantistiche possono acquisire personalità giuridica anche tramite l’iscrizione al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Analogamente a quanto previsto nell’ambito del Terzo settore, l’iter di iscrizione al registro è curato dal notaio.

I COLLABORATORI SPORTIVI

Con la presente riforma dello sport, viene di fatto abolita la possibilità di pagare i collaboratori sportivi delle ASD attraverso il regime che per comodità veniva chiamato regime dei 10.000 €.

La riforma si rivolge a tutti i lavoratori sportivi, tra cui:

Le collaborazioni potranno essere di due tipi:

Il volontario presterà la propria opera nel settore sportivo a titolo gratuito (tuttavia dovrà ugualmente essere assicurato per la RC verso terzi). Sono previsti solamente eventuali rimborsi spese documentate di vitto, alloggio e viaggio (purché sostenute al di fuori del comune di residenza).

Mentre per il lavoratore sportivo, la disciplina fiscale e contributiva per le ASD verso i propri lavoratori è diversa per le tre fasce economiche annue seguenti:

Per permettere al datore di lavoro di conoscere il trattamento applicabile il lavoratore dovrà per legge rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Vediamo ora il regime impositivo fiscale e contributivo:

COMPENSITRATTAMENTO FISCALETRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Inferiori a 5.000 €Nessuna impostaNessun contributo
Compresi tra 5 e 15mila €Nessuna impostaContribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027)
Superiori a 15.000 €Aliquote ordinarie, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzioneContribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027)

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinataautonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25 %. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc…